Onorevoli Colleghi! - L'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede, per l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata, l'adozione di provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio.
Il docente di sostegno, nel rispetto della normativa di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 517, deve essere posto nelle condizioni di operare a pieno titolo, prendendo parte alle riunioni dei collegi dei docenti e dei consigli di classe per la programmazione dell'azione educativa; dette riunioni, come è noto, avvengono di norma nei periodi precedenti e successivi a quelli in cui si svolgono le attività didattiche (giugno, luglio, agosto e settembre).
L'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante norme per la riforma della scuola elementare (ora scuola primaria), per quanto concerne la determinazione degli organici dei posti di sostegno, prevede che i posti medesimi siano determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio, irrealistico, di un docente ogni quattro alunni handicappati e che deroghe a tale rapporto siano consentite esclusivamente nell'organico di fatto con la conseguenza che, per la copertura di tali posti, si applica la disposizione ministeriale che prevede la nomina di personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Tale personale è assunto dopo l'inizio dell'anno scolastico nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, per cui i docenti di sostegno di fatto, in violazione della legge, non possono partecipare alle riunioni degli